L'art. 42 Legge n. 88/2009, modificando l'art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono "di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico" devono fornire - attraverso tale mezzo - le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
c) l'eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate.
Ma l'aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l'espressione "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico" ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.
Nel caso l'azienda abbia profili aziendali su Social Network, occorre aggiornare anche questi
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